Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
È assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’IMU.
Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili.
Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore.
L’occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto dal proprietario dell’immobile, la restante parte è dovuta dal possessore dell’immobile.
La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si rimanda a quanto previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – I.M.U.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’articolo 8 del vigente Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – I.M.U.
I soggetti individuati all’articolo 4 del Regolamento IUC – TASI, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
Il versamento dovrà essere eseguito in numero due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E’ comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Dal 2019 il Comune di Goro non ha più applicato la TASI
Dal 2020, con l’introduzione della Nuova IMU, la Tasi è stata abrogata direttamente con provvedimento dello Stato
Pagina aggiornata il 31/10/2023