Descrizione
Il Comune di Goro in applicazione della L.R. 5/2008, istituisce l'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici, cui possono essere iscritte le attività commerciali ed artigianali che posseggono i requisiti indicati dalle norme regionali e ne facciano richiesta.
I requisiti per il riconoscimento dello status di “Bottega Storica” e di “Mercato Storico”, stabiliti dalla L.R. 05/2008 e delle Delibere regionali di riferimento D.G.R. 983 del 30.06.2008, D.G.R. 22 del 19.01.2009, ai fini dell’iscrizione all’Albo comunale, sono i seguenti:
Durata di svolgimento dell’attività principali
- Nel caso di attività commerciale o artigianale: svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 50 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell’attività; Possono essere ammesse interruzioni di attività determinate esclusivamente dai trasferimenti previsti all’art. 2 comma 2 della L.R. n. 5/2008;
- Nel caso di pubblici esercizi recanti la denominazione “Osteria” o altre tipologie di esercizi di somministrazione assimilabili alla denominazione stessa in quanto significative per le tradizioni locali (Birreria, enoteca, ecc.): svolgimento della stessa attività nello stesso locale dal almeno 25 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o proprietà, a condizione che siano mantenute le caratteristiche originarie;
- Nel caso di Mercato Storico, svolgimento del Mercato, considerato unitariamente nel suo complesso, nella stessa area pubblica da almeno 50 anni; Possono essere ricompresi nella definizione di Mercato Storico complessi unitari, di proprietà pubblica, di particolare valore storico-artistico-architettonico, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio da almeno 50 anni;
- Nel caso di Farmacie e Tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell’attività commerciale, i 50 anni sono riferiti all’attività prevalente;
- Collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l’attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell’attività;
- Presenza nei locali e negli arredi, interni ed esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico. Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l’attività commerciale e artigianale come Bottega storica devono offrire, aldilà della presenza quantitativa, una chiara visibilità alla persona comune, cioè non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, dal collegamento funzionale e strutturale con l’attività svolta e devono dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività;
- Che per la valutazione dei requisiti di cui al punto 3 potranno essere considerati, in particolare, la presenza, anche cumulativa, dei seguenti elementi:
- Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all’attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
- La presenza nel locale di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc);
- Il locale figuri citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nel rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale;
- Che i negozi e i mercati iscritti all’Albo potranno fregiarsi del marchio “Bottega Storica” o “Mercato Storico”, così come approvato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 22/2009;
- Che il marchio Bottega Storica o Mercato Storico deve contenere necessariamente i seguenti contenuti:
- Intestazione Bottega Storica o Mercato Storico;
- Stemma della Regione Emilia-Romagna;
- Stemma del Comune di Goro che effettua il rilascio;