Descrizione
La normativa, di cui all'art. 13 ter del D.L.145/2023, convertito con L. 191/2023, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a tale pubblicazione dunque a partire dal 02.11.2024.
Il CIN (Codice identificativo Nazionale) va richiesto anche da chi è in possesso del CIR (Codice identificativo Regionale).
Il CIN deve essere richiesto dai titolari o gestori di strutture ricettive accedendo alla piattaforma nazionale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR).
A norma del comma 9 art. 13 ter sono previste sanzioni per il mancato e/o scorretto utilizzo del CIN
- Per il titolare di strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiera privo di CIN è prevista una sanzione da € 800 ad € 8000;
- Per la mancata esposizione del CIN da parte dei soggetti obbligati la sanzione pecuniaria va da € 500 ad € 5000;
- Per chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche prive dei requisiti di sicurezza di cui al comma 7 art. 13 ter della L. 191/2023, è punito, in caso di esercizio imprenditoriale con le sanzioni previste dalla normativa vigente e in caso di assenza di requisiti di cui al comma 7 secondo periodo, con la sanzione pecuniaria che va da € 600 ad € 6000.
Tutte le indicazioni per la richiesta del CIN e il link per l'accesso le potete trovare nell'allegato alla presente comunicazione.