ADOZIONE MISURE EMERGENZIALI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GORO (FE)

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DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, e deroghe. A norma del PAIR 2030.

Data:

02 Ottobre 2025

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Descrizione

ORDINANZA n. 14 DEL 02.10.2025

Il DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso.

Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

2) AL DIVIETO DI CUI AL PUNTO 2, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno. (Si precisa che da novembre a febbraio non è ammesso abbruciamento di residui vegetali ai sensi dell'articolo 10 commi 1 e 4 D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023);

a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno. (Si precisa che da novembre a febbraio non è ammesso abbruciamento di residui vegetali ai sensi dell'articolo 10 commi 1 e 4 D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023);

b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi da ottobre a marzo, e sulla base degli orientamenti e dei criteri e modalità espressi nel verbale, agli atti di questo Ente, in sede di Tavolo Prefettizio del 26/09/2024;

c) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi da ottobre a marzo, sulla base degli orientamenti e dei criteri e modalità espressi nel verbale, agli atti di questo Ente, in sede di Tavolo Prefettizio del 26/09/2024; 

Ultimo aggiornamento: 02/10/2025, 16:14

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